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Statuto

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Lunedì, 17 Febbraio 2014 08:17 Scritto da  Leonardo Di Ascenzo

Capitolo I

 NATURA E FINI 

Art. l - L'Arciconfraternita di Sant’Antonio di Padova, costituita presso la Basilica Pontificia di Sant'Antonio in Padova, è un'Associazione pubblica di fedeli, posta sotto la superiore direzione del Delegato Pontificio ai sensi della Costituzione Apostolica Memorias Sanctorum, III, 2-3 e VII. L'Arciconfraternita gode di personalità giuridica canonica pubblica e civile. 

 

Art. 2 - L'Arciconfraternita, posta sotto il patrocino della Vergine SS.ma Immacolata, persegue fini di religione e di culto e non ha scopi di lucro. Essa ha sede in Padova, presso il Complesso Antoniano. I modi e i tempi di utilizzo dei locali concessi alla Confraternita sono concordati con il Delegato Pontificio. 

 

Art. 3 - Le finalità specifiche dell'Arciconfraternita sono: 

a) formare i membri alla pratica e alla testimonianza della vita cristiana, in ordine soprattutto alla promozione delle opere di carità; 

b) promuovere il culto pubblico della Chiesa e coltivare particolari atti di devozione in onore del Taumaturgo S. Antonio e del Serafico Padre S. Francesco; 

c) sostenere le attività culturali e collaborare nelle iniziative pastorali promosse nel Complesso Antoniano, secondo quanto stabilito all'art. 2. 


 

Capitolo II 

ORGANI E UFFICI 

 

Art. 4 - Organi e Uffici dell'Arciconfraternita sono: 

a) l'Assemblea; 

b) il Consiglio Direttivo; 

c) il Moderatore; 

d) il Priore; 

e) il Collegio dei Revisori dei Conti. 

 

Art. 5 - L'Assemblea, costituita da tutti gli iscritti, si riunisce ordinariamente due volte l'anno nei mesi di febbraio e di giugno e delibera a norma del Regolamento interno di cui all'art. 33 del presente Statuto. 

 

Art. 6 - All'Assemblea, regolarmente convocata, con un quorum da stabilire nel Regolamento interno, spetta di: 

a) eleggere i dieci Consiglieri del Consiglio Direttivo; 

b) eleggere i Membri del Collegio dei Revisori dei Conti; 

c) eleggere il Priore; 

d) approvare il programma generale delle attività dell'Arciconfraternita. 

 

Art. 7 - Il Consiglio Direttivo è composto: dal Moderatore, dal Padre Cappellano, dal Priore, dal Segretario, dall'Amministratore, dai Responsabili rispettivamente dell'Opera Assistenziale Femminile e di quella Maschile nonché da dieci Consiglieri. 

 

Art. 8 - I Membri del Consiglio Direttivo sono eletti ai sensi del presente Statuto e devono ricevere l'approvazione dal Delegato Pontificio. Durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati solo per un secondo quadriennio. Trascorso un ulteriore quadriennio possono nuovamente essere eletti. 

 

Art. 9 - Il Consiglio Direttivo tiene ordinariamente quattro sedute all'anno, di cui una nel mese di ottobre per elaborare il programma del nuovo anno sociale.

 

 

Art. 10 - Al Consiglio Direttivo compete di: 

a) valutare ed approvare le domande di ammissione dell'Arciconfraternita, fatto salvo da quanto disposto dal can 316 § 1; 

b) determinare nella seduta del mese di ottobre la quota di iscrizione ed il contributo annuale; 

c) deliberare gli atti di straordinaria amministrazione a norma della legge canonica; 

d) programmare le attività dell'Arciconfraternita, fermo restando che per le iniziative straordinarie o di livello nazionale e per chiedere offerte pubblicamente o tramite mass media, occorre tenere presenti le indicazioni del Delegato Pontificio; 

e) adottare il provvedimento di dimissione nei confronti del Confratello che si sia reso indegno; 

f) adottare qualunque altra delibera che non sia di competenza del1'Assemblea; 

g) approvare il Regolamento interno di cui all'art. 33 del presente Statuto.

 

 

Art. 11 - Il Collegio dei Revisori dei Conti: 

a) è costituito da tre membri effettivi e da un supplente, eletti dall'Assemblea e approvati dal Delegato Pontificio, il quale sceglie il Presidente che deve essere iscritto all'apposito Albo professionale; 

b) il membro supplente interviene alle sedute del Collegio in caso di assenza o di impedimento di uno dei membri effettivi; 

c) il Collegio, di norma, si raduna per l'esame del bilancio preventivo e di quello consuntivo nonché ogni qual volta il Presidente ne ravvisi una reale necessità o quando venga richiesto dal Moderatore; 

d) di ogni adunanza viene redatto un apposito verbale, che dev'essere trasmesso al Consiglio Direttivo per il tramite del Moderatore; 

e) i membri del Consiglio durano in carica quattro anni e possono essere rieletti secondo quanto stabilito all'art. 8 del presente Statuto; 

f) l'eventuale retribuzione spettante ai membri del Consiglio è stabilita con apposita delibera del Consiglio Direttivo.


 

Capitolo III 

AMMISSIONE E DIMISSIONI DEI CONFRATELLI

 

 

Art. 12 - All'Arciconfraternita possono aderire i devoti di S. Antonio che intendono onorare il Santo con un impegno serio nella vita cristiana, coerente agli insegnamenti del Vangelo, docile al magistero ecclesiastico e operoso soprattutto nelle attività caritative.

 

 

Art. 13 - La domanda di ammissione all'Arciconfraternita viene presentata per iscritto al Moderatore, il quale la sottopone al giudizio e all'approvazione del Consiglio Direttivo.

 

 

Art. 14 - L'ammissione si perfeziona con il versamento della quota associativa e l'accettazione dello Statuto dell'Arciconfraternita da parte del nuovo iscritto.

 

 

Art. 15 - 

a) Ciascun membro può liberamente ed in ogni momento presentare per iscritto le dimissioni dall'Associazione. 

b) Nel caso in cui un Confratello demeritasse di far parte dell'Arciconfraternita, o venisse a trovarsi in una delle condizioni di cui al can 316 § l, spetta al Consiglio Direttivo adottare il provvedimento di dimissione.


 

Capitolo IV 

DOVERI E DIRITTI DEI CONFRATELLI

 

 

Art. 16 - Per il perseguimento dei fini dell'Arciconfraternita, ogni Confratello, che si trovi nella possibilità di farlo, è tenuto a: 

a) frequentare le funzioni particolari che si tengono nella Scoletta del Santo; 

b) partecipare alle solenni celebrazioni liturgiche che si svolgono nella Basilica in onore della B.V. Maria, di S. Francesco d'Assisi, di S. Antonio e in occasione dell'anniversario dell'elezione del Sommo Pontefice; 

c) intervenire a tutte le funzioni e processioni indette dalla Basilica del Santo; 

d) prendere parte alle esequie dei Confratelli defunti.

 

 

Art. 17 - I Confratelli che dispongono di tempo libero sono invitati a mettersi a disposizione del Moderatore e del Priore per svolgere servizi nei locali dell'Arciconfraternita, nella Basilica del Santo e negli edifici annessi.

 

 

Art. 18 - Ogni Confratello è tenuto a versare un contributo annuale, nella misura fissata anno per anno dal Consiglio Direttivo. Detto contributo, oltre a consentire il funzionamento dell'Arciconfraternita, costituisce una conferma dell'adesione alla medesima.

 

 

Art. 19 - Il Confratello che per due anni consecutivi non versa il contributo annuale è considerato dimissionario.

 

 

Art. 20 - I Confratelli fruiscono dei privilegi e delle indulgenze concesse all'Arciconfraternita.

 

 

Art. 21 - Alla morte di ogni Confratello vengono celebrate tre Messe in suo suffragio. I Confratelli defunti vengono inoltre ricordati: 

a) nella Messa celebrata, nella Scoletta del Santo, ogni prima domenica del mese e nella Commemorazione di tutti i Fedeli defunti; 

b) nella Messa che una volta al mese viene celebrata in Basilica per i religiosi, gli amici e i benefattori defunti.


 

Capitolo V 

OFFICIALI

 

 

Art. 22 - Il Moderatore dell'Arciconfraternita è il Rettore pro-tempore della Basilica del Santo. A lui spetta, personalmente o tramite il P. Cappellano di: 

a) garantire l'integrità della fede e dei costumi da parte dei Confratelli; 

b) vigilare che lo Statuto venga osservato e non si insinuino abusi nella disciplina ecclesiastica; 

c) presiedere le concelebrazioni liturgiche promosse dall'Arciconfraternita; 

d) assistere i Confratelli nelle loro necessità spirituali e seguire in modo particolare quelli malati o bisognosi. 

A lui spetta inoltre di: 

e) convocare, d'intesa con il Priore, l'Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo, presiedendo le rispettive riunioni; 

f) presentare al giudizio e all'approvazione del Consiglio Direttivo le domande d'iscrizione.

 

 

Art. 23 - Il P. Cappellano è nominato dal Delegato Pontificio dalla terna presentatagli dal Ministro Provinciale dei Padri Conventuali della Provincia Patavina. A lui competono le funzioni affidategli dal Moderatore. Dura in carica quattro anni e può essere riconfermato secondo quanto stabilito all'art. 8 del presente Statuto. 

A lui spetta la: 

a) formazione spirituale dei Confratelli; 

b) celebrazione nella Scoletta del Santo della Messa per i Confratelli; 

c) presentazione, congiuntamente al Priore, all'Amministratore e al Moderatore, al termine di ogni anno, di una dettagliata relazione sulle diverse attività svolte.

 

 

Art. 24 - Il Priore viene eletto dall'Assemblea e deve ottenere l'approvazione del Delegato Pontificio. La sua carica dura quattro anni e può essere rieletto secondo quanto stabilito all'art. 8 del presente Statuto. 

E' suo compito: 

a) fomentare, dando il buon esempio, lo spirito di carità dei Confratelli; 

b) garantire l'attuazione delle decisioni del Consiglio Direttivo; 

c) assicurare che i locali concessi alla Confraternita siano gestiti in conformità alle modalità concordate con il Delegato Pontificio e coordinare i Confratelli che offrono la propria disponibilità per svolgere i servizi loro richiesti nel Complesso Antoniano; 

d) mantenere d'intesa con il Delegato Pontificio, i contatti con gli enti turistici e culturali alla scopo di favorire la visita dei locali concessi alla Confraternita; 

e) tenere i collegamenti con le altre Confraternite di Sant'Antonio di Padova e i loro Confratelli mediante il Bollettino dell'Arciconfraternita di Sant'Antonio; 

f) presentare congiuntamente al P. Cappellano, all'Amministratore e al Moderatore, al termine di ogni anno, una dettagliata relazione sulle diverse attività svolte. 

Il Priore ha la legale rappresentanza dell'Arciconfraternita.

 

 

Art. 25 - Il Segretario è eletto dal Consiglio Direttivo ed approvato dal Delegato Pontificio. Dura in carica quattro anni e può essere rieletto secondo quanto stabilito all'art. 8 del presente Statuto. 

A lui spetta di: 

a) verbalizzare le riunioni dell'Assemblea dei Confratelli e del Consiglio Direttivo; 

b) curare la corrispondenza; 

c) tenere in ordine e custodire l'archivio; 

d) aggiornare il registro dei Confratelli.

 

 

Art. 26 - L'Amministratore è eletto dal Consiglio Direttivo ed approvato dal Delegato Pontificio. Dura in carica quattro anni e può essere rieletto secondo quanto stabilito all'art. 8 del presente Statuto. 

A lui spetta di: 

a) provvedere alla riscossione delle entrate e ai pagamenti; 

b) custodire i registri di cassa con la relativa documentazione; 

c) preparare una dettagliata e documentata relazione amministrativa al termine di ogni anno da presentare al Consiglio Direttivo.

 

 

Art. 27 - I Responsabili dell'Opera Assistenziale Maschile e Femminile sono eletti dal Consiglio Direttivo ed approvati dal Delegato Pontificio. Durano in carica quattro anni e possono essere rieletti secondo quanto stabilito all'art. 8 del presente Statuto. Essi hanno il compito di coordinare, per renderla più efficace, l'attività dei Confratelli che intendono impegnarsi personalmente in atti concreti di carità.


 

Capitolo VI 

MEZZI ECONOMICI

 

 

Art. 28 - I proventi dell'Arciconfraternita sono costituiti da: 

a) quote d'iscrizione; 

b) quote annuali dei Confratelli; 

c) elargizioni di benefattori.

 

 

Art. 29 - L'anno finanziario decorre dal I Gennaio al 31 Dicembre.

 

 

Art. 30 - Il Bilancio preventivo e consuntivo, deliberato dal Consiglio Direttivo, dopo la verifica dei Revisori dei Conti viene presentato dal Moderatore al Delegato Pontificio (Cfr. can 319 §§ 1-2).


 

Capitolo VII 

AGGREGAZIONE DI CONFRATERNITE

 

 

Art. 31 - L'Arciconfraternita ha la facoltà di aggregare Confraternite di Sant'Antonio di Padova aventi le medesime finalità. All'atto dell'aggregazione, firmato dal Delegato Pontificio, vengono comunicati i privilegi e le indulgenze.


 

Capitolo VIII 

DISPOSIZIONI FINALI

 

 

Art. 32 - Il presente Statuto, approvato dalla Santa Sede, non può essere modificato senza il consenso della medesima, udito il parere dell'Arciconfraternita e del Delegato.

 

 

Art. 33 - Per tutto ciò che non è previsto dal presente Statuto si applicano le norme del diritto canonico, del codice civile italiano e delle disposizioni concordatarie. Il Regolamento interno è deliberato dal Consiglio Direttivo ed è approvato dal Delegato Pontificio. 

Letto 2785 volte Ultima modifica il Giovedì, 06 Marzo 2014 08:50
Pubblicato in Statuto

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