Regolamento elettorale

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Sabato, 01 Marzo 2014 18:43 Scritto da  Leonardo Di Ascenzo

Art. 1 – Convocazione dell’assemblea elettorale degli iscritti 

1. Il giorno 8 dicembre 2014, Solennità dell’Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria, è convocata l’Assemblea degli iscritti all’Arciconfraternita di sant’Antonio di Padova pressola Sala Priorale della Scoletta del Santo in Padova, per provvedere all’elezione del Priore, dei dieci membri elettivi del Consiglio Direttivo, di tre membri effettivi ed un supplente del Collegio dei Revisori dei Conti.

2. Il Moderatore provvede alla convocazione di tutti gli iscritti a mezzo di comunicazione scritta e presiede l’Assemblea, a norma di Statuto. 

Art. 2 – Aventi diritto al voto 

1. Godono dell’elettorato attivo e passivo tutti gli ascritti regolarmente all’Arciconfraternita, a norma di statuto ed in possesso dei requisiti canonici (cfr. Can. 171).

2. A norma dell’articolo 19 dello Statuto, gli iscritti che non hanno ancora versato consecutivamente le quote associative relative ai due anni precedenti a quello in cui si svolgono le elezioni sono considerati dimissionari e non godono pertanto di elettorato attivo e passivo, salvo non provvedano al saldo degli arretrati, secondo le consuetudini. 

Art. 3 – Validità dell’Assemblea 

Dando attuazione all’art. 6 dello Statuto, l’Assemblea in prima convocazione alle ore 8:00 è valida se è presente la maggioranza assoluta più uno degli aventi diritto al voto, in seconda convocazione alle ore 14:00 è valida qualunque sia il numero dei presenti. 

Art. 4 – Candidature 

1. Il Moderatore, avendo precedentemente ascoltato le volontà dell’Assemblea, se crede opportuno, può proporre alla stessa i candidati che a suo giudizio personale sono idonei a ricoprire i vari offici.

2. Gli ascritti presenti possono proporre all’Assemblea altre candidature.

3. Le candidature non sono vincolanti.

4. Per il Collegio dei Revisori dei conti possono essere candidati anche non iscritti all’Arciconfraternita purché, in questo caso, iscritti all’apposito Albo professionale.

5. Il Moderatore ed il Presidente della Commissione elettorale, per quanto di rispettiva competenza, verificano che i candidati siano provvisti dei requisiti canonici e di quelli richiesti dal presente regolamento. 

Art. 5 – Commissione elettorale 

1.La Commissione elettorale che sovrintende al regolare svolgimento delle votazioni è composta da un Presidente e due scrutatori proposti dal Moderatore e approvati dall’assemblea.

2.La Commissione opera secondo le norme previste dal Can. 173. 

Art. 6 – Il voto 

1. Le votazioni si svolgono a scrutinio segreto.

2. Ad ogni avente diritto al voto, fisicamente presente, viene consegnata apposita scheda elettorale vidimata ed autenticata dalla Commissione elettorale, contenente le righe corrispondenti al numero delle preferenze da esprimere per ogni officio ovvero una per l’elezione del Priore, fino a dieci per l’elezione dei Consiglieri e fino a tre per l’elezione dei Revisori dei Conti.

3. Si esprime il proprio voto, apponendo sulla scheda il nome e cognome delle persone che in coscienza si ritengono più idonee a ricoprire i vari offici. 

Art. 7 – Eletti 

1. Risulta eletto Priore chi ottiene la maggioranza assoluta di voti favorevoli tra quelli validamente espressi.

2. Ove nessun candidato all’officio di Priore ottenesse al primo scrutinio la prescritta maggioranza si procederà ad un secondo scrutinio; dopo due scrutini inefficaci, la votazione verterà sopra i due candidati che hanno ottenuto la maggior parte dei voti, o, se sono parecchi, sopra i due più anziani d’età; dopo il terzo scrutinio, se rimane la parità, si ritenga eletto colui che è più anziano in età. (cfr. Can. 119)

3. Risultano eletti Consiglieri i dieci più votati tra i candidati all’officio.

4. Risultano eletti Revisori dei Conti titolari i tre più votati tra i candidati all’officio.

5. Risulta eletto Revisore dei Conti supplente il quarto più votato tra i candidati all’officio.

6. Per gli offici di Consigliere e Revisore dei Conti a parità di voti prevale il più anziano per età.

Art. 8 – Trasmissione dei risultati 

1.La Commissione elettorale redige verbale scritto sui risultati della votazione.

2. Il Moderatore trasmette entro otto giorni il verbale redatto dalla Commissione elettorale al Delegato Pontificio per la prescritta approvazione degli eletti (cfr. Can. 179).

Art. 9 – Elezione degli Officiali Maggiori 

1. A norma e per il combinato disposto degli articoli 7, 8, 25, 26 e 27 dello Statuto, nella propria prima adunanza, dopo l’approvazione dei risultati delle elezioni da parte del Delegato Pontificio, il Consiglio Direttivo provvede all’elezione del Segretario, dell’Amministratore e dei Responsabili delle Opere Assistenziali Maschile e Femminile, scelti tra gli iscritti in possesso dei requisiti canonici e non già eletti ad altro officio nell’Arciconfraternita.

2. Il Moderatore trasmette entro otto giorni i risultati di detta elezione al Delegato Pontificio, per la prescritta approvazione (cfr. Can. 179).

Art. 10 – Vacanza degli Offici 

1. Ove dovesse rendersi vacante l’Officio di Priore o di Consigliere o di Revisore dei Conti il Moderatore, entro otto giorni da quando ne apprende notizia, provvede a chiedere al Delegato Pontificio la conferma della nomina per surroga fino al termine del mandato corrente del primo dei non eletti tra coloro che furono votati nell’officio specifico.

2. Ove non vi fossero non eletti il Moderatore, sentito il Consiglio Direttivo, propone al Delegato Pontificio per la nomina il candidato, scelto tra gli ascritti, a ricoprire l’officio resosi vacante fino al termine del mandato corrente.

3. Ove dovesse rendersi vacante uno degli Offici Maggiori, il Consiglio Direttivo provvederà all’elezione del supplente a norma del precedente articolo 9.

Letto 4496 volte Ultima modifica il Mercoledì, 05 Marzo 2014 10:22
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