L'indulgenza: definizione e normativa

Manuale Indulgenze - Edizione L. Editr. Vaticana 1999 Manuale Indulgenze - Edizione L. Editr. Vaticana 1999

Definizione

La Chiesa dispensa le indulgenze in forza del suo unico tesoro: i meriti di Gesù Cristo, della Madonna e dei Santi. Lo fa in merito al potere di legare e sciogliere, che Gesù dette a Pietro: "Ti darò le chiavi del Regno dei Cieli; tutto ciò che avrai legato sulla terra resterà legato nei cieli e tutto ciò che avrai sciolto sulla terra resterà sciolto nei cieli" ( Mt, 16, 19).    "La Chiesa, avendo ricevuto da Cristo il potere di perdonare in suo nome, è nel mondo la presenza viva dell’amore di Dio che si china su ogni umana debolezza per accoglierla nell’abbraccio della sua misericordia. È precisamente attraverso il ministero della sua Chiesa che Dio espande nel mondo la sua misericordia mediante quel prezioso dono che, con nome antichissimo, è chiamato indulgenza" (Giovanni Paolo II, Incarnationis mysterium, Bolla di indizione dell’Anno Santo, 1998).

Nella Comunione dei Santi, "tra i fedeli che già hanno raggiunto la Patria Celeste o che stanno espiando le loro colpe in Purgatorio, o che ancora sono pellegrini sulla terra, esiste certamente un vincolo perenne di carità e un abbondante scambio di tutti i beni" ( Paolo Indulgentiarum doctrina, 1967). Ricorrere alla Comunione dei Santi permette al peccatore di essere purificato rapidamente e con più efficacia dalle pene del peccato.


Sintesi della normativa

La normativa complessiva relativa alle Indulgenze è raccolta nella quarta edizione dell' Enchiridion indulgentiarum, pubblicata nel 1999 e tradotta in lingua italiana nello stesso anno con il titolo di Manuale delle Indulgenze, Libreria Editrice Vaticana.

N. 1 - L’indulgenza è la remissione dinanzi a Dio della pena temporale per i peccati, già rimessi per quanto riguarda alla colpa (per i quali cioè si è già ottenuta l’assoluzione confessandosi), che il fedele, debitamente disposto e a determinate condizioni, acquista per intervento della Chiesa, la quale, come ministra della redenzione, autoritativamentedispensa ed applica il tesoro delle soddisfazioni di Cristo e dei santi.

N. 2 - L’indulgenza è parziale o plenaria scondo che liberi in parte o in tutto, dalla pena temporale dovuta per peccati.

N. 3 - Ogni fedele può lucrare per se stesso le indulgenze sia parziali che plenarie o applicarle aai defunti a modo di suffragio.

N. 13 - L'indulgenza annessa ad una celebrazione liturgica, legata ad un determinato giorno, s'intende trasferita al giorno in cui la stessa celebrazione, o la sua solennità esterna, sia legittimamente spostata.

N. 14 - Se si richiede la visita di una chiesa o di un oratorio per acquistare l'indulgenza stabilita per un giorno determinato, detta visita si può fare dal mezzogiorno della vigilia fino alla mezzanotte del giorno stabilito.

N. 17 -

§ 1. E' capace di lucrare indulgenze chi è battezzato, non scomunicato, in stato di grazia almeno al termine delle opere prescritte.

§ 2. Per lucrare le indulgenze è necessario che si abbia l'intenzione almeno generale di acquistarle e si adempiano le opere ingiunte nel tempo e nel modo stabilito dalla concessione.

N. 18 -

§ 1. L'indulgenza plenaria può essere acquistata una sola volta al giorno; l'indulgenza parziale invece può essere acquistata più volte al giorno.

§ 2. Il fedele potrà tuttavia conseguire l'indulgenza plenaria in articulo mortis anche se nello stesso giorno abbia già acquistato un'altra indulgenza plenaria.

N. 19 - L'opera prescrtitta per lucrare l'indulgenza plenaria annessa ad una chiesa o ad un oratorio consiste nella devota visita di questi luoghi sacri, recitando in essi la preghiera del Signore e il simbolo della fede (cioè il Padre nostro ed il Credo), salvo che nella concessione sia diversamente stabilito.

N. 20 -

§ 1. Per ottenere l'indulgenza plenaria, oltre l'esecuzione di qualsiasi affetto al peccato anche veniale, è necessario eseguire l'opera indulgenziata e adempiere le tre condizioni: confessione sacramentale, comunione eucaristica e preghiera secondo le intenzioni del Sommo Pontefice.

§ 2. Con una sola confessione sacramentale si possono acquisire più indulgenze plenarie; invece, con una sola comunione eucaristica e una sola preghiera secondo le intenzioni del Sommo Pontefice si può acquisire una sola indulgenza plenaria.

§ 3. Le tre condizioni possono essere adempiute parecchi giorni prima o dopo di aver compiuto l'opera prescritta; tuttavia è conveniente che la comunione e la preghiera secondo le intenzioni del Sommo Pontefice siano fatte nello stesso giorno, in cui si compie l'opera.

§ 4. Se manca la piena disposizione o non viene eseguita totalmente l'opera richiesta e non sono poste le tre condizioni, l'indulgenza sarà solamente parziale, salvo quanto è prescritto nelle norme 24 e 25 per gli "impediti".

§ 5. Si adempie pienamente la condizione della preghiera secondo le intenzioni del Sommo Pontefice, recitando secondo le sue intenzioni un Padre nostro ed un Ave. Maria; è lasciata tuttavia libertà ai singoli fedeli di recitare qualsiasi altra preghiera secondo la pietà e la devozione di ciascuno.

 

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