Delegazione Pontificia per la Basilica di Sant’Antonio in Padova
DECRETO di Approvazione dello Statuto
dell’Arciconfraternita di Sant’Antonio di Padova
Tra le numerose iniziative ecclesiali, che sorte in Padova nell’ambito del complesso antoniano hanno contribuito ad accrescere lo splendore della Basilica nella quale sono venerate le spoglie mortali del Dottore Evangelico S. Antonio, merita particolare menzione l’Arciconfraternita di S. Antonio di Padova. Il Sommo Pontefice Pio XII, di v. m., nel riconoscere tali titoli di merito, con Lettera Apostolica del 13 Aprile 1940, confermava lo Statuto, i privilegi e le indulgenze dell'Arciconfraternita di S. Antonio di Padova, canonicamente eretta in Padova nel 1232, presso l’antica chiesa dedicata a S. Maria Mater Domini. Lo Statuto, redatto in conformità alle norme allora vigenti, ha consentito all’Arciconfraternita il proficuo raggiungimento dei sui fini, sia quanto al bene spirituale degli iscritti, sia quanto all’esercizio delle opere di pietà e di carità, nel segno del a devozione a S. Antonio. Promulgato il 25 gennaio 1983 il nuovo Codice di Diritto Canonico, si è avvertita l’esigenza di procedere all’aggiornamento dello Statuto dell‘Arciconfraternita di S. Antonio di Padova, sulla base delle norme che regolano le Associazioni dei fedeli. Con l’adeguamento delle norme statutarie al nuovo Codice di Diritto Canonico. L’Arciconfraternita potrà rispondere in maniera ancora più efficace alle istanze del Consiglio Vaticano II e alle direttive del Magistero pontificio sulla vocazione e la missione dei laici nella Chiesa e nel mondo. Pertanto udito il parere di quanti sono o possono essere in qualsiasi modo interessati, avvalendomi delle speciali facoltà a me concesse dal Santo Padre Giovanni Paolo II, approvo e confermo con il presente Decreto lo Statuto del l’Arciconfraternita di S. Antonio di Padova, come riportato nel testo qui allegato. Dato a Roma, il 22 Febbraio, festa della Cattedra di San Pietro, apostolo, dell’anno 1994.
Mons. Marcello Costalunga Arciv. tit. di Aquileia Delegato Pontificio
STATUTO
Capitolo I NATURA e FINI
Art. 1 L’Arciconfraternita di S. Antonio di Padova, costituita presso la Basilica Pontificia di Sant’Antonio in Padova, è un’Associazione Pubblica di fedeli di ambo i sessi, sotto la superiore direzione dell’autorità ecclesiastica.
Art. 2 L’Arciconfraternita. posta sotto il patrocinio della Vergine SS.ma Immacolata, persegue fini di religione e di culto e non ha scopi di lucro.
Art. 3 Le finalità specifiche dell’Arciconfraternita sono: a) formare i membri alla pratica e alla testimonianza della vita cristiana, in ordine soprattutto alla promozione delle opere di carità; b) promuovere il culto pubblico della Chiesa e coltivare particolari atti di devozione in onore del Taumaturgo S. Antonio e del Serafico Padre S. Francesco; c) sostenere le attività cultuali e collaborare nelle iniziative pastorali promosse nella Basilica del Santo e nell’attiguo Oratorio, denominato Scoletta del Santo, alla luce delle indicazioni formulate nell’art. VI, 3 della Costituzione Apostolica Memorias Sanctorum del 12 giugno 1993.
Capitolo Il ORGANI
Art. 4 Organi dell’Arciconfraternita sono: a) l’Assemblea; b) il Consiglio Direttivo.
Art. 5 L’Assemblea, costituita da tutti gli iscritti, si riunisce ordinariamente due volte 1'anno nei mesi di febbraio e di giugno.
Art. 6 E’ compito dell’Assemblea di approvare il programma generale delle attività dell’Associazione.
Art. 7 Il Consiglio Direttivo é composto dai seguenti Officiali: Moderatore; P. Cappellano; Priore; Segretario; Amministratore; Responsabile dell’Opera Assistenziale Femminile; Responsabile dell’Opera Assistenziale Maschile; Dieci Consiglieri.
Art. 8 Gli Officiali del Consiglio Direttivo, ad eccezione del Priore, sono presentati dal P. Cappellano e dal Priore e vengono nominati dal Moderatore, il quale provvede all’assegnazione dei compiti. Durano in carica tre anni e possono essere riconfermanti.
Art. 9 Il Consiglio Direttivo tiene quattro sedute annue di cui una nel mese di Ottobre per elaborare il programma del nuovo anno sociale.
Art. 10 Al Consiglio Direttivo compete: a) accogliere le domande di ammissione all’Arciconfraternita; b) adottare il provvedimento di dimissione nei confronti del Confratello che si è reso indegno; c) determinare nella seduta del mese di Ottobre la quota di iscrizione e il contributo annuale.
Capitolo III AMMISSIONE E DIMISSIONI DEI CONFRATELLI
Art. 11 All’Arciconfraternita possono aderire i devoti di S. Antonio che intendono onorare il Santo con un impegno serio nella vita cristiana, coerente agli insegnamenti del Vangelo, docile al magistero ecclesiastico e operoso soprattutto nelle iniziative caritative.
Art. 12 La domanda di ammissione all’Arciconfraternita viene presentata per inscritto al Moderatore, il quale la sottopone al giudizio del Consiglio Direttivo.
Art. 13 L’ammissione si perfeziona con il versamento della quota associativa e l’accettazione dello Statuto dell’Arciconfraternita da parte del nuovo iscritto.
Art. 14 Nel caso in cui un Confratello demeritasse di far parte dell’Arciconfraternita, spetta al Consiglio Direttivo adottare il provvedimento di dimissione.
Capitolo IV DOVERE E DIRITTI DEI CONFRATELLI
Art. 15 Per il perseguimento dei fini dell'Arciconfraternita, ogni Confratello, che si trovi nella possibilità di farlo, è tenuto a: a) frequentare le funzioni particolari che si tengono nella Scoletta del Santo; b) partecipare alle solenni celebrazioni liturgiche che si svolgono nella Basilica in onore della B. V. Maria. (di S. Francesco d’Assisi, di S. Antonio e in occasione dell’anniversario dell’elezione del Sommo Pontefice; e) intervenire a tutte le funzioni e processioni indette dalla Basilica del Santo; d) prendere parte alle esequie dei Confratelli defunti.
Art. 16 I Confratelli, che dispongono di tempo libero, sono invitati a mettersi a disposizione del Moderatore e del Priore per custodire i locali dell’Arciconfraternita, la Basilica del Santo e gli edifici annessi.
Art. 17 Ogni Confratello è tenuto a versare un contributo annuale, nella misura fissata anno per anno dal Consiglio Direttivo. Detto Contributo, oltre a consentire il funzionamento dell’Arciconfraternita, costituisce una conferma dell’adesione alla medesima.
Art. 18 Il Confratello che per due anni consecutivi non versa il contributo annuale è considerato dimissionario.
Art. 19 I Confratelli fruiscono dei privilegi e delle indulgenze concesse all’Arciconfraternita.
Art. 20 Alla morte di ogni Confratello vengono celebrate tre Messe in suo suffragio. I Confratelli defunti vengono inoltre ricordati: a) nelle Messa celebrata, nella Scoletta del Santo, ogni prima domenica del mese e nella Commemorazione di tutti i Fedeli defunti; b) nella Messa che una volta al mese viene celebrata in Basilica per i religiosi, gli amici e i benefattori defunti.
Capitolo V OFFICIALI
Art. 21 Il Moderatore dell’Arciconfraternita è il Rettore pro tempore della Basilica del Santo. La durata dell’incarico coincide con quella di Rettore della Basilica. A lui spetta di: a) garantire l’integrità della fede e dei costumi da parte dei Confratelli; b) vigilare, personalmente o tramite il P. Cappellano, che lo statuto venga osservato e non si insinuino abusi nella disciplina ecclesiastica; c) presiedere le concelebrazioni liturgiche promosse dall’Arciconfraternita; d) assistere i Confratelli nelle loro necessità spirituali e seguire in modo particolare quelli malati o bisognosi; e) nominare gli Officiali dell’Arciconfraternita;
f) convocare, d’intesa con il Priore, l’Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo, e presiedere le riunioni; g) sottoporre al giudizio del Consiglio Direttivo le domande di iscrizione.
Art. 22 Il P. Cappellano, alle dipendenze del Moderatore, che lo sceglie tra i Padri ufficiatori della Basilica del Santo, cura: a) la formazione spirituale dei Confratelli; b) la celebrazione nella Scoletta del Santo della Messa per i Confratelli, c) la presentazione al Moderatore, congiuntamente al Priore e all’Amministratore, di una dettagliata e documentata relazione amministrativa al termine di ogni anno.
Art. 23 Il Priore viene scelto e nominato dal Moderatore. E’ suo compito: a) fomentare, dandone il buon esempio, lo spirito di carità tra i Confratelli; b) garantire l’attuazione delle decisioni del Consiglio Direttivo; c) assicurare l’agibilità dei locali concessi in uso all’Arciconfraternita e coordinare i Confratelli che offrono la loro disponibilità per custodire i locali dell’Arciconfraternita, la Basilica del Santo e gli edifici annessi; d) mantenere i rapporti con gli enti turistici e culturali alla visita dei suddetti locali; e) tenere il collegamento con le altre Confraternite di S. Antonio di Padova e i loro Confratelli mediante il bollettino Arciconfraternita di S. Antonio; f) presentare al Moderatore, congiuntamente al P. Cappellano e all’Amministratore, una dettagliata e documentata relazione amministrativa al termine di ogni anno.
Art. 24 Il Segretario, presentato dal P. Cappellano e dal Priore, viene nominato dal Moderatore. Egli: a) verbalizza le riunioni dell’assemblea e del Consiglio Direttivo; b) cura la corrispondenza; e) ordina e custodisce l’archivio; d) aggiorna il registro dei Confratelli.
Art. 25 L’Amministratore, presentato dal P. Cappellano e dal Priore, viene nominato dal Moderatore. A lui spetta: a) provvedere alla riscossione delle entrate e ai pagamenti; b) custodire i registri di cassa con la relativa documentazione; c) presentare al Moderatore, congiuntamente al P. Cappellano e al priore, una dettagliata e documentata relazione amministrativa al termine di ogni anno.
Art. 26 I Responsabili dell’Opera Assistenziale Femminile e Maschile, presentati dal P. Cappellano e dal Priore, vengono nominati dal Moderatore. Essi hanno il compito di coordinare, per renderla più efficace, l’attività dei Confratelli che intendono impegnarsi personalmente in atti concreti di carità.
Art. 27 Il P. Economo pro tempore della Provincia Patavina di S. Antonio dei Frati Minori Conventuali ha la legale rappresentanza dell’Arciconfraternita.
Capitolo VI MEZZI ECONOMICI
Art. 28 I proventi dell’Arciconfraternita sono costituiti da: a) quote d’iscrizione; b) quote annuali dei soci; c) elargizione dei benefattori; d) elemosine e offerte raccolte nella Scoletta del Santo. Art. 29 L’anno finanziario decorre dall’1° Gennaio al 31 Dicembre. Art. 30 Il rendiconto annuale delle entrate e delle uscite, esaminato e ratificato dal Consiglio Direttivo, viene sottoposto all’approvazione dell’autorità ecclesiastica competente.
Capitolo VII AGGREGAZIONE DI CONFRATERNITE
Art. 31 L’Arciconfraternita ha facoltà di aggregare Confraternite di S. Antonio di Padova aventi le stesse finalità. All’atto dell’aggregazione vengono comunicati i privilegi e le indulgenze.
Capitolo VIII DISPOSIZIONI FINALI
Art. 32 Il presente Statuto non potrà essere modificato senza l’approvazione della competente autorità.
Art. 33 Per tutto ciò che non è previsto dal presente Statuto si applicano le norme del diritto comune e del regolamento interno.